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Art.
1 Sede - denominazione - durata
E'
costituita con sede in Urbino (PU), Via Saffi n.41, un'associazione
che assume la denominazione "Keishiro arte Urbino" Eventuali sedi
secondarie, filiali e uffici di rappresentanza potranno essere
istituite per volonta' del Consiglio Direttivo. La durata dell'associazione
e' illimitata.
Art.2
Oggetto sociale
L'associazione
non persegue fini di lucro. L'associazione si propone di : a.
valorizzare, promuovere e sviluppare in ambito nazionale ed internazionale
la tradizione artistica urbinate dell'arte visiva e in particolare
dell'arte incisoria per mezzo di attività didattiche, editoriali
ed espositive promuovendo intese con enti scientifici, culturali
ed educativi, italiani e stranieri. b. gestire e catalogare beni
di rilevante interesse storico, artistico contemporaneo, elaborando
progetti e piani di sviluppo, in armonia con i programmi e gli
indirizzi formulati dagli organi statali, regionali e locali preposti
alla tutela e valorizzazione dei precisati beni artistici.
Art.
3 Attività Istituzionale
Per
la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale,
come definito dal precedente articolo 2, l'associazione potra'
svolgere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari
e immobiliari attinenti e connesse all'attivita' istituzionale.
Nello svolgimento della propria attivita' finalizzata agli scopi
istituzionali, l'associazione potra' avvalersi della collaborazione
di altri Enti e societa' sia di natura privata che pubblica, italiani
o stranieri, addivenendo alla stipula di appositi accordi e convenzioni.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis,
del D.P.R. numero 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalita'
richieste, l'associazione potrà raccogliere fondi a seguito di
raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza
di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'associazione
potra' altresi' promuovere la realizzazione di associazioni complesse
e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi
tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni
a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine
di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni
che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai
rispettivi soci, associati o partecipanti.
Art.4
Soci
Possono
far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri
, residenti o non residenti nel territorio della Stato, che diano
pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che
condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.
Possono far parte dell'associazione anche persone giuridiche ed
enti pubblici o privati L'adesione all'associazione e' volontaria
ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo
5. I soci si dividono in: 1) SOCI FONDATORI: si considerano tali
i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando
la costituzione dell'associazione; 2) SOCI ORDINARI: si considerano
tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione,
previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalita'
e termini contenuti nel presente statuto; 3) SOCI ONORARI: si
considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica
per volonta' del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno
profuso all'interno dell'associazione o per la loro notorieta'
e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare
all'associazione. La quota o il contributo associativo non e'
rivalutabile e non e' trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte.
Art.5 Assunzione
della qualifica di socio
Per
l'assunzione della qualifica di socio ordinario e' necessario
presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando:
nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
espressa volonta' di far parte della associazione, piena ed incondizionata
accettazione del presente statuto, del relativo regolamento di
attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dalla
assemblea dei soci, nonche' delle deliberazioni degli organi sociali
assunte in conformita' alle disposizioni statutarie. Le Persone
giuridiche avranno cura di indicare oltre ai propri dati anche
i dati anagrafici della persona incaricata ad intrattenere i rapporti
con l'associazione. Tutte le domande che perverranno al Consiglio
Direttivo incomplete e/o senza firma dell'interessato e degli
eventuali soci che ne sostengono la richiesta, non verranno prese
in considerazione. Il riconoscimento della qualifica di socio
ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio
Direttivo, che provvedera' a comunicarlo all'interessato. Le decisioni
del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili. All'atto
dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'associazione
provvedera' a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.
Art.6
Diritti e doveri dei soci
Tutti
i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione
e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attivita' dalla
stessa organizzate. Ciascun socio ha inoltre il diritto di partecipazione
e, per le per le persone fisiche in caso di maggiore eta', di
voto, secondo i principi previsti dall'art.2352 del codice civile,
in seno alle assemblee e puo' liberamente candidarsi ed essere
votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Tutti i
soci sono tenuti: a) all'osservanza del presente statuto, del
relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti
interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel
rispetto delle disposizioni statutarie; b) a frequentare l'associazione,
collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle
finalita' associative; c) a mantenere comportamenti cordiali ed
amichevoli all'interno dei locali dell'associazione e a non attuare
iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che
ne animano l'attivita' ; d) al pagamento della quota associativa
annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a
determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati
dal Consiglio Direttivo. e) Viene esclusa la partecipazione temporanea
alla vita associativa.
Art.7
Perdita della qualifica di socio
I
soci possono essere espulsi dall'associazione per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto,
del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali
regolamenti, nonche' a tutte le delibere adottate dagli organi
sociali secondo le prescrizioni statutarie; b) quando, senza giustificato
motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera
sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo
per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione; c)
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all'associazione; Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo
a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato
al socio e deve essere motivato. Il provvedimento di espulsione
non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali
somme dovute all'associazione. La perdita della qualifica di socio
consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione
scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio
Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta
sempre obbligato nei confronti della associazione ove si sia reso
debitore nei suoi confronti.
Art.8
Organi Sociali
Gli
organi sociali dell'associazione sono: a) L' Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo c) Il Presidente dell'Associazione d)
Il Vice Presidente dell'Associazione e) Il Direttore f) Il Collegio
dei Revisori g) Il Collegio dei Probiviri
Art.9
Assemblea dei Soci
L'Assemblea
dei soci e' l'organo sovrano dell'Associazione. Sono ammessi in
assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota
associativa annuale. L'assemblea dei soci puo' essere ordinaria
e straordinaria. Le assemblee sono convocate dal presidente dell'associazione
con annuncio scritto ad ogni socio almeno quindici giorni prima
della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione
dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede
sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente
costituite a norma dell'articolo 1; il presidente puo' avvalersi
della segreteria per adempiere alle formalita' a tal fine necessarie.
L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo
dell'adunanza, nonche' l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea
si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato
nell'avviso di convocazione. L'assemblea ordinaria viene convocata
almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione
del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione
del bilancio preventivo. L'assemblea straordinaria e' convocata
tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario,
ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno i 2/3 dei soci.
In quest'ultimo caso l'assemblea dovra' aver luogo entro 30 giorni
dalla data in cui viene richiesta. L'assemblea in sede ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attivita' per l'anno
sociale, su proposta del Consiglio Direttivo; b) approva il bilancio
consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio
Direttivo; c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio
Direttivo; d) elegge la commissione elettorale composta da almeno
tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione
in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie
per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione
di membri dimissionari o espulsi; e) provvede alla elezione dei
membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio
dei Revisori dei Conti e dei Probiviri; f) delibera su tutte le
questioni sociali che il Consiglio Direttivo riterra' di sottoporLe;
g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata
dalla Legge o dallo Statuto. L'assemblea in sede straordinaria:
a) delibera le modificazioni del presente statuto; b) delibera
lo scioglimento della associazione in conformita' a quanto previsto
dal presente statuto; c) delibera su ogni altra questione straordinaria
ad essa spettante in base alla legge o allo statuto. In prima
convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, e'
regolarmente costituita con la meta' piu' uno dei soci e delibera
validamente a maggioranza semplice. In seconda convocazione l'assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque
sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza
semplice. Le seconda convocazione deve aver luogo a distanza di
almeno 24 ore dopo la prima. Per deliberare sulle modifiche da
apportare al presente statuto ¤ indispensabile la presenza di
almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Qualora per due convocazioni consecutive non si sia raggiunto
il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo, l'assemblea potra'
essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo
all'ultima convocazione e sara' regolarmente costituita qualunque
sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza
semplice. L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria,
e' sempre presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua
mancanza, dal Vice presidente o, in mancanza anche di questo,
dal socio ordinario piu' anziano presente. Il Presidente dell'assemblea
nomina un segretario. In assemblea e' ammessa delega, salvo che
in caso di elezione ed in occasione dello scioglimento dell'ente.
Possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche
professionisti od esperti esterni, qualora la loro presenza si
riveli necessaria per la discussione e risoluzione di specifiche
problematiche. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano
o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente
dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.
Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate
sull'apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi
sottoscritte insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono
essere portate a conoscenza dei soci, ancorche' non intervenuti.
La pubblicita' delle delibere si attua mediante affissione del
relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso
le sedi amministrative istituite a norma dell'articolo 1. Le delibere
prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute
nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione,
ivi compresi quelli assenti e dissenzienti o astenuti dal voto.
Art.
10 Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo e' l'organo di amministrazione e di direzione
dell'associazione ed e' dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Il
Consiglio Direttivo e' composta da un minimo di tre ad un massimo
di cinque membri, compreso il Presidente, il Vice presidente ed
il Direttore. Tutti i Consiglieri sono eletti dall'assemblea dei
soci attraverso regolari elezioni, secondo modalita' e termini
contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.
I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice presidente
ed il Direttore a maggioranza assoluta. Per la prima volta i membri
del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente
ed il Direttore, sono eletti direttamente in sede di costituzione
dell'associazione dai soci fondatori. Tutti i membri del Consiglio
Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fermo
restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute
nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di: a) disporre
l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci
in conformita' del presente statuto; b) curare l'osservanza delle
prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; c) provvedere
all'amministrazione ordinaria e straordinaria dall'associazione,
rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede
di approvazione dei bilanci annuali; d) redigere il bilancio consuntivo
e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione
dell'assemblea dei soci; e) predisporre gli eventuali regolamenti
che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare
dall'assemblea dei soci; f) deliberare in merito alle questioni
attinenti il programma di attivita' approvato dall'assemblea dei
soci; g) curare l'organizzazione di tutte le attivita' della associazione;
h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente
e/o concludere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura
che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attivita' sociale;
i) decidere in merito all'apertura di conto correnti bancari e
postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli
necessario per l'amministrazione dell'associazione; j) adottare
atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria
amministrazione; k) assumere ogni altra iniziativa che non competa
a norma di legge o di statuto ad altri organi dell'associazione.
Possono essere eletti Consiglieri solo i soci che sono in regola
con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo
si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno,
ovvero quanto ne facciano richiesta almeno i due terzi dei consiglieri.
In quest'ultimo caso, il Consiglio dovra' riunirsi entro quindici
giorni. Il Consiglio e' convocato dal presidente a mezzo comunicazione
scritta da inviare a ciascun Consigliere almeno sette giorni prima
di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso
di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalita'
non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora,
alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno,
l'ora ed il luogo della successiva riunione. Il consiglio si ritiene
validamente convocato in assenza di formalita' se risultano presenti
tutti i Consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono presiedute
dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in mancanza
anche di questi, dal consigliere piu' anziano presente. Il Consiglio
si costituisce validamente con la presenza di almeno due terzi
dei consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parita'
prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non e' ammessa
delega. L'ingiustificata presenza di un consigliere a piu' di
quattro consigli annui comporta la sua immediata decadenza dalla
carica. Il Consigliere decaduto non e' rieleggibile. Di ogni delibera
del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario
anche in forma sintetica, da riportare a cura del segretario sul
libro dei verbali del consiglio direttivo.
Art.11
Presidente dell'associazione
Il
presidente e' il rappresentante legale dell'associazione, nonche'
presidente dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in
giudizio. Il Presidente e' responsabile generale del buon andamento
degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione. Il
Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione
sia nei riguardi dei soci che di terzi. Fermi restando i poteri
di presidenza che gli spettano in virtu' di altre disposizioni
contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti
poteri: a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e
del consiglio direttivo; b) assume diritti ed obblighi per conto
della associazione, essendone stato preventivamente autorizzato
dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto
di loro competenza; c) delega, se lo ritiene opportuno, in via
temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice presidente
a al direttore; d) sovrintende e controlla l'operato del direttore;
e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per
la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole
poi all'approvazione del consiglio direttivo; f) sceglie quale
debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con
altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione
del consiglio direttivo; g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto
dalla legge o dallo statuto.
h)
Art. 12 Vice Presidente dell'associazione
Il
Vice presidente rappresenta l'associazione in tutti i casi in
cui il presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo,
e quando abbia ricevuto apposita delega dal presidente stesso.
Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso
intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.
Il Vice presidente non puo' delegare funzioni delegate senza aver
avuto l'autorizzazione del presidente dell'Associazione. Ove il
Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli
consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attivita'
di volta in volta intraprese, il Vice presidente può intervenire
con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita
procura.
Art.13
Il Direttore dell'associazione
Il
Direttore dell'associazione e' scelto dal Consiglio Direttivo
fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione,
cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive
impartitegli dal presidente. Il Direttore firma la corrispondenza
corrente e svolge ogni altro incarico che gli viene affidato e
che lo statuto gli riconosce. Egli e' responsabile delle consistenze
di cassa e banca e deve rendicontare periodicamente al Consiglio
direttivo le modalita' ed i termini di impiego delle somme spese
dall'associazione nello svolgimento dell'attivita' sociale. Egli
avra' il potere di firma sui rapporti di conto corrente bancari
e di altra natura. Il direttore provvedera' a redigere materialmente
il bilancio consuntivo e preventivo per ciascun esercizio sociale,
proponendoli poi al consiglio direttivo, insieme ad una apposita
relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verra'
fatta propria dal presidente. Il direttore ricoprira' il ruolo
di segretario verbalizzante nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
La remunerazione dell'incarico di direttore verra' deliberata
dal Consiglio
Direttivo.
Art.14
Collegio dei Revisori dei Conti
Il
Collegio dei revisori dei Conti e' un organo eventuale dell'associazione
che può essere istituito per volonta' dell'assemblea dei soci.
Il Collegio e' composto di tre membri effettivi e di due membri
supplenti. Il Collegio, se istituito, durera' in carica tre anni
e suoi componenti saranno rieleggibili. Il Collegio verifica periodicamente
la regolarita' formale e sostanziale della contabilita' e redige
apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art.15
Collegio dei Probiviri
L'assemblea
dei soci puo' eleggere, se lo riterra' opportuno, un Collegio
dei Probiviri composto da tre membri, scelti anche fra i non soci.
I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio e' presieduto da un presidente eletto a maggioranza
fra i suoi componenti. Il Collegio decide sulle controversie che
dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione e fra l'associazione
e i suoi soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche
in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri ¤ incompatibile
con ogni altra carica sociale.
Art.16
Patrimonio dell'associazione
Il
Patrimonio sociale e' indivisibile ed e' costituito: 1) dal patrimonio
mobiliare e immobiliare di proprieta' dell'associazione; 2) dai
contributi, erogazioni e lasciti diversi; 3) dagli avanzi di gestione;
4) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata
in possesso a titolo legittimo. Il patrimonio non puo' essere
destinato a finalita' diverse da quelle per le quali l'associazione
e' stata costituita, ed e' indivisibile finche' dura l'associazione.
I soci espulsi o dimissionari non possono pretendere una quota
del patrimonio dell'associazione. Le entrate sociali sono costituite:
a) dalle eventuali quote associative; b) dalle raccolte pubbliche
di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'art. 108, comma
2-bis, del DPR 917/1986; c) dai proventi delle iniziative assunte
dall'associazione nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali;
d) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi
legittimo titolo. e) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non sia imposta
dalla legge Le eventuali somme versate per la tessera e per le
quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso.
Art.17
Esercizio sociale
L'esercizio
sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il
bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale
e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio
preventivo reca il presumibile fabbisogno finanziario del successivo
esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti
materialmente dal direttore, approvati dal consiglio direttivo
e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalita'
e termini di cui al presente statuto. Il bilancio preventivo e
consuntivo devono essere presentati all'assemblea rispettivamente
entro il 3i dicembre ed entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art.18
Scioglimento dell'associazione
Lo
scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea straordinaria
dei soci, secondo modalita' e termini di cui al precedente articolo
9, per i seguenti motivi: a) conseguimento dell'oggetto sociale
e/o sua impossibilita' sopravvenuta di conseguirlo; b) impossibilita'
di funzionamento per il venire meno del numero dei soci indispensabile
per perseguimento dei propri fini; c) ogni altra causa che dovesse
compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione
e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attivita' . In caso
di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'assemblea
dei soci in sessione straordinaria decidera' anche in merito alla
destinazione del suo patrimonio residuo, vagliando anche l'ipotesi
di destinarlo ad altre associazioni o istituzioni con finalita'
analoghe o a fini di pubbliche utilita' sentito l'organismo di
controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre
1996 n.662.
Art.19
Norme di rinvio
Per
quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme contenute nel regolamento di attuazione e negli altri eventuali
regolamenti. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge
in materia.
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